Art. 1.
(Modifiche agli articoli 1-bis, 3, 11 e 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468).

      1. All'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto»;

          b) al comma 1, lettera c), le parole: «entro il 15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto»;

          c) al comma 2, le parole: «entro il 15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre».

      2. All'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

          «b) gli obiettivi macroeconomici, anche articolati per grandi compatti di spesa, il finanziamento delle funzioni obiettivo affidate ai Ministeri, i trasferimenti alle autonomie territoriali e agli enti previdenziali, il livello complessivo della pressione fiscale e i dati relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

          b-bis) gli accantonamenti assegnati ai fondi speciali destinati a fare fronte alle spese derivanti dai provvedimenti collegati alla manovra di bilancio di cui all'articolo 11-bis.1»;

          b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

      «3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto previsto al comma 2, indica i

 

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criteri e i parametri per la formazione della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale.
      4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui all'articolo 1-bis comma 1, lettera c), mettendo in evidenza il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei disegni di legge collegati, ai cui effetti finanziari si fa fronte nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis.1, in numero non superiore a quattro, reca disposizioni omogenee per materia. I disegni di legge collegati indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, non approvati prima del 31 dicembre, cessano di essere considerati collegati alla manovra finanziaria».

      3. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di agosto, il disegno di legge finanziaria»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

              «3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

          a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

 

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          b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

          c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

          d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

          e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

          f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

          g) gli importi dei fondi speciali previsti dagli articoli 11-bis e 11-bis.1 e le corrispondenti tabelle;

          h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48 del legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

 

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          i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

          l) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);

          m) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7».

      4. Il comma 1 dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

      «1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e in particolare di quelli, collegati alla manovra di finanza pubblica, necessari al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento, la cui approvazione, in quanto riveste carattere prioritario, deve intervenire con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti parlamentari, e comunque non oltre il 31 dicembre. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini dell'integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la

 

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pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano».